Ordinanza Sindacale n. 34 del 26/04/2025
Provvedimenti per la lotta obbligatoria contro la ‘Processionaria del pino’ (Traumatocampa pityocampa)
Si rende noto a tutti i proprietari e detentori a qualsiasi titolo di terreni privati nei quali sono presenti piante di pinus pinea, pinus sylvestris, pinus pinaster, cedri e conifere in genere, sia di soggetti privati che di enti pubblici che, come disposto da nella sopra citata Ordinanza Sindacale, dovranno:
Effettuare costantemente tutte le opportune verifiche ed ispezioni al fine di accertare la presenza di nidi della ‘Processionaria del pino’ (Traumatocampa pityocampa);
Intervenire immediatamente ed obbligatoriamente, entro sette giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza (26/04/2025) alla disinfezione delle piante qualora venisse riscontrata la presenza dei nidi di ‘Processionaria del pino’ , con le seguenti modalità:
- In inverno e/o inizio primavera, quando le larve dell’insetto munite di peli urticanti si trovano nei nidi, effettuare il taglio e la bruciatura dei nidi stessi, avendo cura di operare lontano dalle abitazioni e con la massima cautela per evitare il contatto con peli urticanti delle larve;
- In estate procedere all’asportazione dei vecchi nidi contenenti i peli urticanti;
- In autunno, quando le giovani larve sono prive di peli urticanti, procedere all’asportazione e bruciatura dei pre - nidi. Le piante possono essere trattate con bioinsetticidi a base di Bacillus thuringiensis var Kurstaki oppure trattate con prodotti a base di regolatori di crescita (IGR) dopo aver effettuato un opportuno monitoraggio per stabilire se l’insetto si trovi in uno stadio sensibile a questo tipo di prodotti.
Per eseguire le opportune operazioni sopra descritte è necessario munirsi si tuta, guanti, mascherine e occhiali protettivi.
Le spese per gli interventi di disinfestazione sono a totale carico dei proprietari e dei conduttori dei terreni ove si trovano le piante infestate.
E’ fatto assoluto divieto di abbandonare i rami con i nidi di ‘Processionaria del pino’ rimossi o di conferire gli stessi presso l’isola ecologica comunale, ovvero presso qualsiasi contenitore di raccolta rifiuti.
La responsabilità delle inadempienze all’ordinanza di cui sopra è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.
Fatta salva l’applicazione dell’art. 500 e 650 del codice penale ai trasgressori della predetta ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da € 250.00 ad € 1500.00 previste dall’art. 54 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, così come disposto dal comma 1 dell’art. 16 della Legge 689/1981.
Il Sindaco
Mario Fanelli