Visto il D. Lgs. N. 267/2000 ‘Testo Unico degli Enti Locali’ con particolare riferimento all’art. 50 comma 5°;
Vista la Legge n. 353 del 21/11/2000 ‘Legge quadro in materia di incendi boschivi’;
Vista la Legge Regione Lazio n. 39 del 28/10/2002 ‘Norme in materia di gestione delle risorse forestali’;
Visto il Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005 ‘Regolamento di attuazione dell’art. 36 della Legge regionale n. 39/2002;
Visto il D. Lgs. N. 152/2006 e ss. mm. ii. ‘Norme in materia ambientale’;
Visto il D. lgs. N. 1 del 2018 ‘Codice di Protezione Civile’ il quale:
- all’art. 16 comma 1° individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
- all’art. 3 comma 1° lettera c) individua nel Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e all’art. 6 comma 1° definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
Visto il R. D. n. 3267 del 30/12/1923 il quale dispone in ordine al regolamento e alle ‘Prescrizioni di massima e polizia forestale per i boschi e i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico’ e ss.mm.ii.;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 15/05/2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 72 del 04/06/2020, con la quale è stato approvato il ‘Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020 – 2022’, ai sensi della Legge 353/2000 e L. R. 28 ottobre 2002 n. 39 (tuttora vigente nelle more dell’approvazione del nuovo Piano AIB 2023/2025) il quale stabilisce fra l’altro che dal 15 giugno al 30 settembre è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall’inizio di maggio a fine ottobre;
Vista la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile Lazio n. 0553422 del 22/05/2023 contenente indirizzi operativi finalizzati alla campagna antincendio boschivo 2023, acclarata al protocollo del Comune di Capodimonte al n. 4568 del 23/05/2023;
Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano – rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
Considerato che , ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art 2 della richiamata legge n. 353/2000 e/o immediatamente adiacenti, è tassativamente vietato:
- Accendere fuochi di ogni genere;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le prescrizioni di massima e polizia forestale ed altre norme vigenti), fornelli, inceneritori che producano faville o brace;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette accese e/o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come ‘lanterne volanti’ dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno delle aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo – pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
Ordina e prescrive:
Per l’anno 2023 il periodo di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi, individuato per ogni effetto dal 15 GIUGNO al 30 SETTEMBRE, in tutto il territorio comunale (in particolar modo nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e/o incolti):
1) Divieti
Durante il periodo di massima pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune di Capodimonte a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
- accendere fuochi di ogni genere;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le prescrizioni di massima e polizia forestale ed altre norme vigenti), fornelli, inceneritori che producano faville o brace;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette accese e/o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come ‘lanterne volanti’ dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno delle aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo – pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- Aprire o ripulire viali parafuoco con l’uso del fuoco;
- Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi
Alle società di gestione di infrastrutture viarie e di servizi idrici e ai consorzi di bonifica di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardi nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale e/o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate mediante rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando di fatto idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinati.
Si precisa che all’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della Legge 394/1991 e ss.mm.ii. e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 29/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’Ente gestore. I gestori delle suddette strade dovranno effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;
3) Attività ad alto rischio esplosivo
Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della Legge 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) di comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido per le aree esterne.
Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.
4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere
Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge 353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come ‘lanterne volanti’ dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.
Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale n. 7/2005 art. 92 comma 1 punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all’utilizzo di mongolfiere di carta (‘lanterne volanti’) nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell’azienda promotrice, di mezzi e squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi e dal lancio delle mongolfiere di carta per tutta la durata dell’attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi.
Il Sindaco inoltre, prima dell’inizio dell’attività pirotecnica verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l’effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l’attività pirotecnica.
5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive
I proprietari, affittuari, conduttori a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
I proprietari e/o conduttori di terreni nelle aree urbane periferiche devono realizzare, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, lungo tutto il perimetro dei confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a metri 5.
6) Divieti di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
Ai proprietari, affittuari, e conduttori a qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 91 comma 1° del Regolamento Regionale n. 7/2005, è vietato accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli di utilizzazione boschive: nei boschi di cui all’art. 3 della Legge Forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, nel raggio di mento di 100 metri dai boschi, nei terreni siti all’interno del centro abitato, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.
7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione.
Ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea.
Gli stessi hanno l'obbligo di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri 5 lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
8) Aree boscate
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi, necromassa.
In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre un terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
9) Attività turistiche e ricettive
Ai proprietari, gestori e conduttori di campeggi, strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fonti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.
Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi ed accessibili ad adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.
Gli stessi inoltre avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.
Vigilanza e sanzioni
10) Vigilanza
Gli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati a vigilare sulla stretta osservanza della presente ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di legge.
11) Sanzioni
La mancata osservanza degli obblighi e divieti sopra indicati comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500.00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.
12) Norme applicabili
Per quanto no disposto con la presente ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - periodo 2020 – 2022, ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39 approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 15/05/2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 72 del 04/06/2020;
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 gg. dalla data di pubblicazione al TAR del Lazio ai sensi del G. Lgs 02 luglio 2010 n. 104 recante il “Codice del processo amministrativo”.
Chiunque individui un incendio e/o principio di incendio, anche in aree esterne ai boschi, ha l’obbligo di dare immediato avviso alle Autorità competenti in modo tale da poter attivare ogni utile intervento atto ad organizzare le opportune operazioni di contrasto.