AMMISSIONE DI ELETTORI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO CON PROCEDURA SPECIALE

Data di pubblicazione:
03 Febbraio 2023

Si rende noto che per le consultazioni in oggetto la normativa vigente consente a talune categorie di elettori di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti, bensì presso un altro ufficio sezionale(ordinario o speciale o volante) o anche presso il loro domicilio purché siano elettori e fisicamente presenti presso i Comuni della Regione Lazio.

  1. COMPONENTI DEL SEGGIO; RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DI CANDIDATI PRESSO IL SEGGIO; CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI; UFFICIALI E AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI.

Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 sono individuate determinate categorie di elettori che, in ragione dell’ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione solo se elettori in un Comune della Regione Lazio.

  1. MILITARI E APPARTENENTI A CORPI MILITARI, ALLE FORZE DI POLIZIA E AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune i cui si trovano per causa di servizio ubicato nel territorio della Regione Lazio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta, purché siano elettori di un Comune della Regione Lazio.

  1. DEGENTI IN OSPEDALI E CASE DI CURA, RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO, TOSSICODIPENDENTI DEGENTI PRESSO COMUNITÀ E DETENUTI.                       

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i degenti in ospedali e case di cura, ubicati nella Regione Lazio, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, previa esibizione della tessera elettorale, solo se iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione Lazio.
Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell’ambito del comune interessato, solo se elettori di uno dei comuni della Regione Lazio anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private sempre che siano ubicate nel territorio della Regione Lazio.
Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 136/1976 i detenuti reclusi in istituti penitenziari ubicati nella Regione Lazio, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva, se iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della medesima regione.
L’ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del Comune nelle cui liste l’elettore è iscritto, di apposita dichiarazione (secondo i modelli allegati, specifici per ogni esigenza) recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura/degenza/detenzione e recante, in calce, l’attestazione del direttore sanitario/responsabile della struttura/direttore dell’istituto di prevenzione e pena del predetto luogo di cura/degenza/detenzione comprovante lo stato di ricovero/degenza/detenzione.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto, deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione.

  1. VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE.

Gli elettori affetti da grave infermità o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, possono avvalersi del voto domiciliare come disposto dall’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.
Per le elezioni regionali tali disposizioni si applicano soltanto se l’avente diritto al voto domiciliare dimora nel territorio della Regione.
Modalità di esercizio del voto a domicilio
E’, innanzitutto, necessario richiedere la certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”).
Per gli elettori del Comune di Cellere tale certificazione viene rilasciata da medici incaricati dalla ASL di Viterbo – Ufficio Medicina Legale di Tarquinia, situata presso l’Ospedale di Tarquinia in Via Igea, 1 - II piano - stanza n.43.
La certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali.
In caso di elettori per i quali l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulta impossibile anche con l’ausilio dei servizi messi a disposizione dal Comune, la certificazione deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.
L’anzidetta certificazione deve essere, necessariamente, allegata, unitamente alla copia della propria tessera elettorale, alla “dichiarazione di voler esercitare il diritto di voto a domicilio”da presentare al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti nel periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, pertanto a far data dal 03 gennaio 2023 e fino al 23 gennaio 2023. Tale ultimo termine (23 gennaio), in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da un apposito seggio (seggio speciale) composto dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione, da uno scrutatore e da un segretario. Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Ultimo aggiornamento

Martedi 07 Febbraio 2023